Il termine traduzione giuridica spesso viene usato in maniera generica per far riferimento ad un settore che rientra nel campo delle traduzioni tecniche. Esistono diverse tipologie di traduzioni in questo campo con sostanziali differenze, sia per la validità del documento sia per l'uso a cui è destinato. 1 - La Traduzione Asseverata o Giurata La traduzione asseverata è richiesta per traduzioni di documenti ufficiali che conservano la validità legale dei documenti originali. È richiesta per particolari scopi giudiziari, amministrativi o governativi. L'asseverazione in tribunale, detta anche giuramento, è comunemente conosciuta come traduzione giurata perché richiede che il traduttore si rechi presso l'ufficio del Tribunale per garantire, con una firma, la validità della traduzione e presti giuramento davanti al Cancelliere. I documenti che richiedono l’asseverazione in Tribunale sono:
2 - La Traduzione Certificata Una traduzione è detta certificata quando, oltre ad essere autenticata dalla firma di chi la effettua, viene allegata anche una certificazione, rilasciata dallo stesso traduttore o dall'azienda che ha fornito la traduzione. Un traduttore professionista, se iscritto nelle liste dei periti tecnici del tribunale può certificare la conformità della sua traduzione, che sia precisa e fedele al testo originale per cui deve firmare, apporre la data, fornire i suoi dati anagrafici in modo da essere identificato come il traduttore ufficiale. Come capire quando serve una traduzione asseverata o certificata? Ci sono tre possibili scenari: ✔ Se la traduzione deve essere utilizzata in Italia, l’unica procedura possibile è l’asseverazione, a meno che non sia espressamente richiesta una certificazione oppure una Apostille, ma sono casi davvero molto rari. ✔ Se la traduzione deve essere utilizzata all'estero, bisogna capire se l’ente richiedente necessita di una traduzione ufficiale o di una traduzione certificata. Nel primo caso occorre la traduzione giurata, nel secondo una traduzione certificata. ✔ Se l’ente estero richiedente è un Paese di lingua anglosassone (ad es: Regno Unito, Germania e Olanda) è sufficiente la traduzione certificata. Se venisse richiesta la Apostille o Legalizzazione, allora non basta più nemmeno una traduzione certificata, bensì il verbale di asseverazione deve essere firmato anche da un pubblico ufficiale del Tribunale (in base alla convenzione del 5 Ottobre 1961). 3 - La Traduzione Legalizzata La legalizzazione (detta anche legalizzazione Apostille) è necessaria solo quando il documento deve avere piena validità legale anche all’estero. Rappresenta un passaggio successivo alla traduzione giurata o certificata. Infatti, dopo che una traduzione è stata asseverata, deve essere controfirmata da parte delle autorità competenti. Il richiedente della legalizzazione può recarsi presso l’autorità designata da ogni nazione (in Italia è la Procura dello Stato) dove viene verificata la firma del Cancelliere che ha asseverato la traduzione e viene apposto il Timbro Apostille. La legalizzazione Apostille è necessaria in tutti i casi in cui il documento tradotto va presentato all'estero presso enti o autorità. Vorresti diventare traduttore giurato?
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